Art. 5.
                      Istruttoria delle domande
    Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate  valide  in  quanto  complete  dei  dati  richiesti, sono
ammessi  al  concorso  con  riserva,  in attesa dell'accertamento, da
parte  della  sottocommissione  di  cui  al  successivo art. 6, comma
primo,  lettera  a),  del presente bando, dell'effettivo possesso dei
requisiti previsti.
    L'ammissione  con  riserva  deve  intendersi  per  tutte  le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.
    Con provvedimento motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma primo, lettera a).
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della
Guardia  di  finanza,  ex  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  trenta  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma  primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.