Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante del Centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, costituita da sei ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione), membri; e) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito, membri. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.