Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
    La   commissione   giudicatrice,   da   nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante
del    Centro    di   reclutamento   e   ripartita   nelle   seguenti
sottocommissioni,   ciascuna  delle  quali  sara'  presieduta  da  un
ufficiale superiore del Corpo:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle  informazioni,  la  valutazione dei titoli e la predisposizione
della  graduatoria  finale, costituita da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
      b) sottocommissione     per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale,  costituita  da sei ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
      c) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione   per   la   visita  medica  di  revisione,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici  dell'Esercito  (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
      e) sottocommissione  per  la  visita  medica  di controllo, dei
candidati  ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della  Guardia  di  finanza  e  da un ufficiale medico dell'Esercito,
membri.
    Le  sottocommissioni,  per  i  lavori  di  rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Gli   atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.