Art. 7. Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti allievi finanzieri ausiliari da sottoporre agli accertamenti definitivi Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera' la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti, accertati in sede di visita medica di leva, con quelli previsti, per il grado di allievo finanziere, dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e dalla determinazione n. 167483, datata 1° giugno 2000, del comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne gli aspiranti, i cui profili somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti, perche' non pervenuti dal competente distretto militare, in quanto non previsti al tempo dalla iniziale visita di leva, non si applichera' l'automatica esclusione di cui al successivo comma. Nei loro confronti, il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di visita medica presso il Centro di reclutamento. Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi dal concorso e rimarranno a disposizione delle competenti autorita' militari, per il normale avvio alle armi nelle Forze armate. Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna.