Art. 7.
          Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti
             allievi finanzieri ausiliari da sottoporre
                    agli accertamenti definitivi
    Il  Centro  di reclutamento della Guardia di finanza verifichera'
la  compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti, accertati in
sede  di  visita medica di leva, con quelli previsti, per il grado di
allievo  finanziere, dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
concernente   il   regolamento   recante   norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  quinto,  della  legge 20 ottobre 1999, n. 380, e
dalla determinazione n. 167483, datata 1° giugno 2000, del comandante
generale  della  Guardia  di  finanza  e  successive modificazioni ed
integrazioni.  Per  quanto  concerne  gli  aspiranti,  i  cui profili
somato-funzionali   PS  (condizioni  psichiche)  risultino  mancanti,
perche'  non  pervenuti  dal competente distretto militare, in quanto
non  previsti  al  tempo  dalla  iniziale  visita  di  leva,  non  si
applichera'  l'automatica  esclusione di cui al successivo comma. Nei
loro confronti, il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di
visita medica presso il Centro di reclutamento.
    Gli  aspiranti  non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto   decreto   ministeriale  saranno  considerati  esclusi  dal
concorso  e  rimarranno  a  disposizione  delle  competenti autorita'
militari, per il normale avvio alle armi nelle Forze armate.
    Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna.