Art. 9.
                       Accertamenti definitivi
    Gli  aspiranti  in  possesso  dei  requisiti  minimi,  di  cui al
precedente   art. 7,   saranno   convocati,  a  cura  del  Centro  di
reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che
comprendono:
      a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      b) la   visita   medica  preliminare  comprensiva  degli  esami
specialistici;
      c) eventuale visita medica di revisione.
    L'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  e' effettuato dalla
sottocommissione  di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende
a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
      test  di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei
candidati;
      test  di  personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente dei candidati;
      colloquio,  per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
    Prima    dell'effettuazione    dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale,  la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
    I  candidati,  idonei  agli  accertamenti  attitudinali,  saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
    L'idoneita'    fisica    dei   candidati   e'   accertata   dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante
visita  medica  preliminare,  comprensiva  degli esami specialistici,
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
    L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    Il  giudizio  espresso  in  sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,    comunicato    all'interessato   il   quale   puo',
contestualmente,  chiedere  di  essere  ammesso  a  visita  medica di
revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di cui al successivo
art. 11,  punto  1.  La  richiesta  di  ammissione a visita medica di
revisione    deve    essere    presentata    al    presidente   della
sottocommissione,  prevista  dall'art. 6, comma primo, lettera c), al
momento  della  comunicazione  di  non  idoneita'.  Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
    La  visita  medica  di  revisione sara' effettuata, non prima del
quindicesimo  giorno  successivo  alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
    Il  giudizio  di  revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui  all'art. 6,  comma  primo,  lettera  d),  e verte soltanto sulla
malattia   che  ha  dato  luogo  al  giudizio  di  inidoneita'  della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
    Qualora  la  sottocommissione  di revisione proceda alla modifica
del  precedente  giudizio  esprimendosi  per  l'idoneita', deve anche
attribuire  il  coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.
    Il  candidato  giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare  e  dell'eventuale  visita  di  revisione  e' escluso dal
concorso.
    Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre  1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta  data,  ai  sensi  dell'art. 9, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.