Art. 9. Accertamenti definitivi Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al precedente art. 7, saranno convocati, a cura del Centro di reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che comprendono: a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici; c) eventuale visita medica di revisione. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in: test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei candidati; test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente dei candidati; colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di valutazione della stessa. I candidati, idonei agli accertamenti attitudinali, saranno ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 11, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo, lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. La visita medica di revisione sara' effettuata, non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio relativo. Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica preliminare e dell'eventuale visita di revisione e' escluso dal concorso. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.