Art. 10.

                           Borse di studio

    Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti
in  Italia,  o  titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno  per  uno  dei  motivi  indicati daIl'art. 39, comma 5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  con  reddito  annuo
personale  complessivo  non superiore a 10.300 euro, e' conferita, ai
sensi  e  con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo
l'ordine  della  graduatoria,  una  borsa  di  studio  di importo non
inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. A parita'
di   merito   prevale   la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    Qualora  gli  oneri  per  il  finanziamento delle borse di studio
siano    coperti   mediante   convenzione   con   soggetti   estranei
all'amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca  e'  concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.
    Dall'importo  della  borsa di studio verra' detratto d'ufficio il
premio di assicurazione infortuni.