Art. 10. Borse di studio Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati daIl'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 10.300 euro, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti. Dall'importo della borsa di studio verra' detratto d'ufficio il premio di assicurazione infortuni.