Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato
di  ricerca  e'  formata  e  nominata  in  conformita' alla normativa
vigente.
    La  commissione  esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a
40  punti  per  la valutazione dei titoli - in conformita' ai criteri
determinati  dal  collegio  dei  docenti  del dottorato - e fino a 60
punti per le due prove.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 20/30.
    In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di
essi  attribuisce  al  candidato  per  ciascuna  prova fino a 1/n. 30
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo della facolta' o dell'istituto presso cui
si e' svolta la prova.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti  dai  candidati nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove.