Art. 8. Ammissione al corso I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 8 giorni dalla comunicazione formale dell'esito del concorso da parte dell'ufficio dottorati, master, corsi di perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso: a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame; c) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.