Art. 8.

                         Ammissione al corso

    I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro  8  giorni  dalla  comunicazione  formale
dell'esito  del  concorso  da  parte  dell'ufficio dottorati, master,
corsi  di  perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra
altro  candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
      c) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.