Art. 10.

                         False dichiarazioni

    Si  precisa  che  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le
dichiarazioni  mendaci,  la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
    L'amministrazione,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 71 del
D.P.R.  n.  445/2000,  si riserva la facolta' di effettuare controlli
anche  a  campione  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dai candidati. Qualora una dichiarazione risultasse mendace,
nei  confronti  del  responsabile  verra' applicata la sanzione della
decadenza dal servizio.