Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
    b) iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici,  attestata  da
certificato  rilasciato  in  data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'avviso;
    c) anzianita'  di  servizio  di  sette  anni, di cui cinque nella
disciplina  di  chirurgia  generale  o  in discipline equipollenti, e
specializzazione  nella  disciplina  di  chirurgia  generale o in una
disciplina  equipollente  ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
    d) curriculum     professionale    concernente    le    attivita'
professionali,  di  studio,  direzionali-organizzative,  in  cui  sia
documentata una specifica attivita' professionale;
    Si    prescinde   dal   requisito   della   specifica   attivita'
professionale  fino  all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.
6, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997;
      e) attestato di formazione manageriale.
    Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10  dicembre  1997,  n. 484, fino all'espletamento del primo corso di
formazione  manageriale gli incarichi di secondo livello dirigenziale
sono  attribuiti  senza  l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
    Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10  dicembre  1997,  n.  484,  l'anzianita'  di  servizio deve essere
maturata  presso  amministrazioni  pubbliche,  istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
    E'  valutato  il  servizio  non di ruolo a titoli di incarico, di
supplenza  o  in  qualita'  di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari,  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23  dicembre  1978,  n.  817,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
    Ai  sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
23  marzo  2000,  n.  184, e' valutabile nell'ambito del requisito di
anzianita'  di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di  specializzazione,  il servizio prestato in regime convenzionale a
rapporto  orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
    Il  servizio  e'  valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto,  rapportato  a  quello  dei  medici  dipendenti delle aziende
sanitarie.   I   certificati   di  servizio,  rilasciati  dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.
    Per  la  specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative
alle  discipline  equipollenti  di  cui  al  decreto  ministeriale 30
gennaio  1998  e  successive modificazioni; il servizio e' valutabile
per  la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso.
    Il  triennio  di  formazione  di  cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    Ai   fini   della   valutazione  dei  servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
    Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi  formati  ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art.
8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese
in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992-1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico.
    Nei  certificati  di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.