Art. 6.

             Forme di presentazione della documentazione

    Tutti  i  titoli  devono  essere  documentati  con certificazione
originale o con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente
alla  domanda  di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non
e'  richiesta  autentica  di  firma,  possono  essere rese per stati,
qualita'  personali  e  fatti  (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del
d.P.R. n. 445/2000.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e cio' ai sensi dell'art. 47
del cennato d.P.R.
    Ove  il  candidato  alleghi  documenti e titoli alla domanda essi
devono  essere  prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di  legge,  ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale l'interessato ne attesti la
conformita'  all'originale.  Tale  dichiarazione  di conformita' puo'
essere  estesa  anche  alle  pubblicazioni.  La  sottoscrizione delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate contestualmente alla domanda o
richiamate   dalla   stessa  non  deve  essere  autenticata  se  tali
dichiarazioni  sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione
devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
    Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica  che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
    Per  coloro  che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
      chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso,  e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000);
      l'amministrazione  e'  tenuta  ad  effettuare  idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
      qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione emerga la
non  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato  dall'amministrazione  stessa  sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente.
    Qualora  in  costanza  di svolgimento della procedura concorsuale
siano  emanate  norme  o  regolamenti  che consentano di semplificare
ulteriormente  le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.
    Ai  sensi  della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione,
la   documentazione  e  le  certificazioni  sono  esentate,  ai  fini
dell'ammissione, dal bollo.
    Nella   certificazione   relativa   ai   servizi   devono  essere
chiaramente   indicate   le  posizioni  funzionali  e  le  qualifiche
attribuite,  le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche'  le  date  iniziali  e  terminali  dei  relativi  periodi  di
attivita'.
    Inoltre  deve  essere  specificato se il servizio e' stato svolto
quale  dipendente  oppure  con  incarico  libero  professionale  o in
convenzione  e  se  lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo
unico oppure a tempo definito.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.