Art. 11.

                   Accertamento psico-attitudinale

    I  candidati  giudicati idonei alla visita medica, nonche' quelli
da  risottoporre  ad accertamenti sanitari per patologie suscettibili
di  guarigione  in  tempi  brevi,  saranno  sottoposti da parte della
competente      sottocommissione     tecnica,     ad     accertamento
psico-attitudinale  consistente  nello  svolgimento di prove intese a
valutare  il  livello  intellettuale  e  le  qualita'  attitudinali e
caratterologiche della loro personalita'.
    Detto   accertamento   e'  finalizzato  a  valutare  le  qualita'
attitudinali  e  caratterologiche  del  candidato/a e consiste in una
serie  di  prove (batteria testologica e questionario informativo) ed
in  un'intervista  di selezione individuale condotte da ufficiali del
Corpo  sanitario laureati in psicologia che possono essere coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il C.S.R.N.E.
    In   particolare,   attraverso  l'accertamento  attitudinale,  si
valuta:
      come il soggetto pensa;
      come il soggetto interagisce col mondo esterno;
      come un soggetto lavora;
      le  motivazioni  ed  i  valori  che  sostengono  la  scelta del
soggetto.
    Vengono pertanto indagate quattro aree:
      area  cognitiva  (modalita'  di  interazione e di affrontare le
situazioni reali);
      area  relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
      area  del  lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
      area  motivazionale  ed  identificazione  con  l'organizzazione
(reali  aspettative  professionali  con  particolare  attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
    Al    termine    degli    accertamenti    psico-attitudinali   la
sottocommissione   tecnica   esprimera',   nei  riguardi  di  ciascun
concorrente,  un  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita', che e'
definitivo e sara' comunicato seduta stante.
    Il  giudizio  di non idoneita' comporta l'irrevocabile esclusione
del candidato dal concorso.
    Ai  concorrenti  giudicati  idonei  sara'  attribuito, in base ai
risultati  dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di punti 7.