Art. 13. Graduatoria finale di merito La commissione esaminatrice di cui all'art. 6 formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali sulla base della somma aritmetica dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica, nell'accertamento psico-attitudinale e nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente art. 12. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti dall'art. 11 comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. I titoli di merito di cui all'art. 12 del presente decreto e quelli di preferenza di cui all'art. 5 della legge n. 487/1994 saranno ritenuti validi se posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande e comunque dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori, verranno formalizzate con provvedimento del direttore generale. La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.