Art. 13.

                    Graduatoria finale di merito

    La   commissione  esaminatrice  di  cui  all'art. 6  formera'  la
graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte
le  prove  concorsuali sulla base della somma aritmetica dei punteggi
conseguiti   da   ciascun   candidato   nella   prova   scritta   per
l'accertamento   delle   qualita'  culturali,  nella  prova  ginnica,
nell'accertamento  psico-attitudinale  e nella valutazione dei titoli
di merito di cui al precedente art. 12.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni,   che   non  contrastino  con  i  requisiti  richiesti
dall'art. 11 comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
In  caso  di  ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato
piu' giovane di eta'.
    I  titoli  di  merito  di  cui all'art. 12 del presente decreto e
quelli  di  preferenza  di  cui  all'art. 5  della  legge n. 487/1994
saranno  ritenuti  validi  se posseduti entro la data di scadenza del
termine  di  presentazione  delle domande e comunque dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
    L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori,  verranno  formalizzate  con  provvedimento  del direttore
generale.
    La  graduatoria  dei  vincitori del concorso sara' pubblicata nel
Giornale  ufficiale  della  Difesa. Di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.