Art. 4. Istruttoria delle domande dei candidati militari I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei militari alle loro dipendenze provvedendo a: a) controllare in via preliminare la regolarita' della domanda, verificando che sia firmata, completa in tutte le sue parti e che risulti conforme al modello prescritto di cui all'allegato A del presente decreto; b) certificare, immediatamente, l'avvenuta presentazione della domanda apponendo data e numero di protocollo nell'apposito spazio; c) compilare, per ogni candidato, la scheda notizie di cui all'allegato B relativa al candidato indicando grado, anzianita' di servizio, le valutazioni riportate nella documentazione caratteristica e le sanzioni disciplinari riportate; la compilazione della scheda non deve avvenire prima della data di scadenza del bando ma coincidere con la stessa; d) trasmettere, esclusivamente a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 1° Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione - 7° concorso allievi marescialli dell'Esercito entro dieci giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, le domande in originale prodotte dai candidati corredate della scheda notizie di cui alla precedente lettera c); le domande non devono essere trasmesse prima della data di scadenza del bando; pertanto il protocollo di trasmissione alla Direzione generale del personale militare dovra' avere una data successiva a quella di scadenza del bando ma compresa entro il decimo giorno successivo alla scadenza stessa; e) custodire una copia della domanda e della scheda notizie; f) informare tempestivamente il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 1° Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione, di ogni variazione successiva riguardante la posizione del candidato (promozioni, trasferimenti, collocamento in congedo e recapito, provvedimenti medico legali, infrazioni di natura penale e disciplinare etc.), fino all'inizio del corso.