Art. 5.

                       Esclusione dal concorso

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti  parteciperanno con riserva alle prove ed agli accertamenti
di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del presente bando.
    I  candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  saranno, con provvedimento
motivato  del  direttore  generale  o  di  autorita' da lui delegata,
esclusi  dal  concorso,  ovvero  se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria  o, se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso.
    Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 10,
terzultimo   comma  e  tale  stato  persista  entro  i  venti  giorni
antecedenti  all'approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito
saranno escluse dal concorso qualora non abbiano potuto completare le
prove concorsuali.