Art. 5. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva alle prove ed agli accertamenti di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del presente bando. I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata, esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o, se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso. Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 10, terzultimo comma e tale stato persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito saranno escluse dal concorso qualora non abbiano potuto completare le prove concorsuali.