Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo decreto dirigenziale, sara' composta da:
      a) un   dirigente   ovvero  ufficiale  dell'Esercito  di  grado
equiparato, presidente;
      b) quattro ufficiali superiori dell'Esercito di cui uno medico,
membri;
      c) un  funzionario  appartenente ad una qualifica non inferiore
all'ottava, membro;
      d) un  collaboratore  amministrativo  appartenente alla settima
qualifica  funzionale  ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di
grado equiparato, segretario.
    Per  l'effettuazione  della  prova ginnica, della visita medica e
degli  accertamenti psico-attitudinali la commissione esaminatrice si
avvarra' delle seguenti sottocommissioni tecniche:
      sottocommissione per la prova ginnica;
      sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari;
      sottocommissione     per     l'accertamento    dei    requisiti
psico-attitudinali.
    Le  citate  sottocommissioni  saranno presiedute da tre ufficiali
superiori  membri  della  commissione  esaminatrice  di  cui al primo
comma.   I  relativi  componenti,  segnalati  dai  rispettivi  organi
competenti,  saranno nominati con decreto del direttore generale o di
autorita' da lui delegata.
    La   commissione   esaminatrice   provvedera'   agli  adempimenti
riguardanti  le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando,
valutera'   i   titoli  di  cui  all'art. 12  del  bando  medesimo  e
predisporra' la graduatoria finale di merito.
    In  relazione  a  particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente   non   valutabili   ne   prevedibili,   la   commissione
esaminatrice  potra'  operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi  preventivamente  stabiliti,  avvalendosi anche dell'ausilio di
comitati di vigilanza appositamente nominati dalla Direzione generale
per il personale militare.