Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo decreto dirigenziale, sara' composta da: a) un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente; b) quattro ufficiali superiori dell'Esercito di cui uno medico, membri; c) un funzionario appartenente ad una qualifica non inferiore all'ottava, membro; d) un collaboratore amministrativo appartenente alla settima qualifica funzionale ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di grado equiparato, segretario. Per l'effettuazione della prova ginnica, della visita medica e degli accertamenti psico-attitudinali la commissione esaminatrice si avvarra' delle seguenti sottocommissioni tecniche: sottocommissione per la prova ginnica; sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari; sottocommissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali. Le citate sottocommissioni saranno presiedute da tre ufficiali superiori membri della commissione esaminatrice di cui al primo comma. I relativi componenti, segnalati dai rispettivi organi competenti, saranno nominati con decreto del direttore generale o di autorita' da lui delegata. La commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti riguardanti le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando, valutera' i titoli di cui all'art. 12 del bando medesimo e predisporra' la graduatoria finale di merito. In relazione a particolari esigenze determinate da circostanze attualmente non valutabili ne prevedibili, la commissione esaminatrice potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi preventivamente stabiliti, avvalendosi anche dell'ausilio di comitati di vigilanza appositamente nominati dalla Direzione generale per il personale militare.