Art. 10. Data della prova d'esame (somministrazione test culturali e intellettivi) La prova d'esame, unica per tutti i candidati, avra' luogo presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 - Roma, in data 8 marzo 2004, con inizio alle ore 9. Ciascun candidato dovra' presentarsi, senza alcun avviso o convocazione, per sostenere la prova d'esame nel giorno indicato al comma 1 del presente articolo, munito di idoneo documento di riconoscimento. Quanto stabilito ai commi precedenti ha valore di notifica. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti, per sostenere la suddetta prova, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La prova d'esame consistera' nella somministrazione di tre serie di test (culturali e intellettivi), per complessive 60 domande a risposta multipla, da svolgere in sessanta minuti, tesi ad accertare se i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati. La prima serie di test conterra' 20 domande, relative alla materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto amministrativo). La seconda serie, sempre di 20 domande, conterra', invece, quesiti su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura penale, diritto tributario, scienza delle finanze, ragioneria generale, statistica metodologica od economia politica. Infine, la terza serie conterra' altre 20 domande e sara' costituita da test intellettivi. L'assegnazione e la revisione dei test, il cui voto nel massimo non potra' superare i 60/90, saranno eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). E 'idoneo il concorrente che riporta, nella predetta prova, il punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso, e' necessario conseguire in ognuna delle tre serie di test il punteggio di almeno 12/90. Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. La citata sottocommissione, durante lo svolgimento della prova d'esame, puo' avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Comando Centro di Reclutamento. I candidati che risulteranno idonei saranno sottoposti, a partire dal giorno successivo a quello della prova d'esame, agli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), c) e d). La data di convocazione sara' comunicata contestualmente al giudizio di idoneita'. I candidati che, invece, non conseguiranno la votazione minima richiesta saranno esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.