Art. 11.

Accertamento  dell'idoneita'  fisica,  prova  di  efficienza fisica e
              accertamento dell'idoneita' attitudinale

    I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova d'esame, di cui
al    precedente   art. 10,   saranno   sottoposti   all'accertamento
dell'idoneita'   fisica,   alla   prova   di   efficienza   fisica  e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    L'idoneita'  fisica  dei  candidati  e'  accertata da parte della
sottocommissione  indicata  all'art. 7, comma 1, lettera c), mediante
visita  medica  preliminare  comprensiva  degli  esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
    L'accertamento dell'idoneita', di cui al precedente comma, verra'
eseguito  in  ragione  delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
    Il  giudizio  espresso  in  sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,    comunicato    all'interessato   il   quale   puo',
contestualmente,  chiedere  di  essere  ammesso  a  visita  medica di
revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di cui al successivo
art. 12,  punto  1.  La  richiesta  di  ammissione a visita medica di
revisione    deve    essere    presentata    al    presidente   della
sottocommissione,  prevista  dall'art. 7,  comma  1,  lettera  c), al
momento  della  comunicazione  di  non  idoneita'.  Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
    I  candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i
non idonei saranno esclusi dal concorso.
    I  candidati  che,  non  idonei  alla  visita medica preliminare,
abbiano  richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con «riserva» alle ulteriori fasi concorsuali.
    La  visita  medica  di  revisione  sara' effettuata non prima del
quindicesimo  giorno  successivo  alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
    Il  giudizio  di  revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui  all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulla malattia
che  ha  dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
    Il  candidato,  risultato  assente alla vista medica di revisione
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
    La  prova  di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione  atletica  dei candidati, consiste nelle seguenti prove:
salto  in  alto,  salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 100 e
corsa  piana  m 1.000. L'idoneita' alle predette prove e' determinata
con  i criteri indicati negli allegati 3 e 4, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
    All'atto  della  presentazione,  i  candidati dovranno presentare
certificato   di  idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano,
in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione  del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
    Il  presidente  della  competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  ovvero  uno  stato  di temporanea
indisposizione,  sentito  l'ufficiale medico presente, provvedera', a
giudizio  motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso,  improrogabilmente,  al  primo  giorno  utile  immediatamente
successivo  alla  scadenza delle prove, previste dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 31 marzo 2004.
    I  candidati  idonei  alla  prova  di  efficienza  fisica saranno
ammessi  a sostenere l'accertamento attitudinale, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
    L'accertamento  dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
    Detto accertamento si articola in:
      test intellettivi, onde valutare la capacita' di ragionamento;
      test  di  personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
      colloquio,  per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
    Prima  dell'effettuazione  della  prova  di  efficienza  fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto
i criteri di valutazione degli stessi.
    Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo, gli
interessati  potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate
all'art. 10, ultimo comma.