Art. 15.

                       Valutazione dei titoli

    La  valutazione  dei titoli verra' effettuata nei confronti degli
aspiranti,  risultati  idonei  a  tutte  le  fasi  concorsuali di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d).
    I titoli da valutare sono i seguenti:
      a) titolo di studio;
      b) titoli,  ricompense e benemerenze di cui al successivo comma
2, lettera b).
    La  sottocommissione  di  cui  all'art. 7,  comma  1, lettera a),
procedera'   alla   valutazione  dei  titoli,  tenendo  presente  che
all'insieme  dei  titoli  di  ciascun  candidato  non  potra'  essere
attribuito   un   punteggio  complessivo  superiore  a  30/90,  cosi'
ripartito:
      a) fino  ad un massimo di punti 24/90, per il diploma di laurea
o per la laurea specialistica;
      b) fino  ad un massimo di punti 6/90, per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
        altro  diploma  di  laurea,  o  laurea  specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a);
        abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        abilitazione   all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista;
        abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  ed istituti di
istruzione secondaria;
        vincitore   di   borsa   di  studio  annuale  o  biennale  di
addestramento didattico per laureati;
        corsi    di    specializzazione    e/o   di   perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore ad un anno accademico,
svolti  o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio;
        pubblicazioni  (non  articoli),  su  argomenti  relativi alle
discipline  di insegnamento, previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
        medaglia d'oro al valor civile;
        medaglia d'argento al valor civile;
        medaglia di bronzo al valor civile;
        attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
    In particolare, la citata sottocommissione attribuira':
      a) per   il  possesso  del  titolo  di  studio  prescritto  dal
precedente  art. 2,  comma  1,  lettera  c), un punteggio graduato in
relazione al voto conseguito dal candidato, come segue:


        110 e lode su 110 .................. 24,00;
        110 su 110 ......................... 23,70;
        109 su 110 ......................... 23,40;
        108 su 110 ......................... 23,10;
        107 su 110 ......................... 22,80;
        106 su 110.......................... 22,50;
        105 su 110 ......................... 22,20;
        104 su 110 ......................... 21,90;
        103 su 110 ......................... 21,60;
        102 su 110 ......................... 21,30;
        101 su 110 ......................... 21,00;
        100 su 110.......................... 20,70;
         99 su 110.......................... 20,40;
         98 su 110 ......................... 20,10;
         97 su 110 ......................... 19,80;
         96 su 110 ......................... 19,50;
         95 su 110.......................... 19,20;
         94 su 110.......................... 18,90;
         93 su 110.......................... 18,60;
         92 su 110.......................... 18,30;
         91 su 110.......................... 18,00;
         90 su 110.......................... 17,70;
         89 su 110.......................... 17,40;
         88 su 110.......................... 17,10;
         87 su 110.......................... 16,80;
         86 su 110.......................... 16,50;
         85 su 110.......................... 16,20;
         84 su 110.......................... 15,90;
         83 su 110.......................... 15,60;
         82 su 110.......................... 15,30;
         81 su 110.......................... 15,00;
         80 su 110.......................... 14,70;
         79 su 110.......................... 14,40;
         78 su 110.......................... 14,10;
         77 su 110.......................... 13,80;
         76 su 110.......................... 13,50;
         75 su 110.......................... 13,20;
         74 su 110.......................... 12,90;
         73 su 110.......................... 12,60;
         72 su 110.......................... 12,30;
         71 su 110.......................... 12,00;
         70 su 110.......................... 11,70;
         69 su 110.......................... 11,40;
         68 su 110.......................... 11,10;
         67 su 110.......................... 10,80;
         66 su 110.......................... 10,50.


    Qualora  il candidato sia in possesso di piu' diplomi di laurea o
lauree  specialistiche,  sara' preso in considerazione, ai fini della
valutazione  del  titolo  di studio, il diploma di laurea o la laurea
specialistica   che  sia  stato  conseguito  con  il  punteggio  piu'
favorevole.
    L'omessa  indicazione del punteggio del diploma di laurea o della
laurea  specialistica sara' valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110);
      b) agli  altri  titoli,  benemerenze  e  ricompense  di seguito
specificati, il punteggio a fianco di ognuno indicato:
        (1)  altro  diploma  di laurea o laurea specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a) .......... 1,80;
        (2)  abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
..................... 0,60;
        (3)  abilitazione  all'esercizio della professione di dottore
commercialista ..................... 0,90;
        (4) abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ..................... 0,45;
        (5)  vincitori  di  borsa  di  studio  annuale  o biennale di
addestramento didattico per laureati ..................... 0,45;
        (6)   corsi   di   specializzazione  e/o  di  perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore ad un anno accademico,
svolti  o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio:

          corso di durata annuale ..................... 0,45;
          corso di durata biennale .................... 0,90;
          corso di durata triennale ................... 1,35;
          corso di durata quadriennale ................ 1,80;
        (7)  una  o  piu'  pubblicazioni (non articoli), su argomenti
relativi    alle   discipline   d'insegnamento,   previste   per   il
conseguimento   di   uno  dei  titoli  di  studio  richiesti  per  la
partecipazione al concorso ........................... 0,15;
        (8)  medaglia  d'oro  al  valor  civile .....................
1,05;
        (9)  medaglia d'argento al valor civile .....................
0,75;
        (10) medaglia di bronzo al valor civile .....................
0,60;
        (11)  attestato  di pubblica benemerenza al valor civile o al
merito civile ..................... 0,45.
    Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre,  al  Comando  Centro  di  Reclutamento,  entro  il  termine
perentorio  di giorni venti dalla data di scadenza del termine ultimo
per  la  presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso,
copia delle pubblicazioni. Gli altri titoli possono essere presentati
con   certificazione   sostitutiva,  compresi  gli  eventuali  titoli
preferenziali previsti all'art. 16, comma 4.
    I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
    Fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge,  la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque   momento,   il   decadimento  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.