Art. 16. Graduatoria La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a). Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b), c) e d). La graduatoria del concorso si ottiene sommando il punteggio conseguito nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di cui ai precedenti art. 10 e 15. A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.