Art. 16.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   unica   di   merito   sara'   compilata  dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
    Saranno  iscritti  nella  graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alle fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b), c) e d).
    La  graduatoria  del  concorso  si  ottiene sommando il punteggio
conseguito  nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di cui
ai precedenti art. 10 e 15.
    A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle  di  cui  all'art. 2,  comma  9,  della  legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.