Art. 20.

                          Rinvio dal corso

    Gli allievi ufficiali di complemento, che non superino il corso o
che  dimostrino  di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini  indispensabili  per  bene assolvere le funzioni del grado
cui  aspirano  o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina,  il  decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo,
non  frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono
rinviati  dal  corso  con  determinazione  del Comando Generale della
Guardia  di  finanza  e  perdono  la  relativa  qualifica.  Nei  loro
riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano
le   disposizioni   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
    Avverso  tale  provvedimento,  gli  interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.