Art. 20. Rinvio dal corso Gli allievi ufficiali di complemento, che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono rinviati dal corso con determinazione del Comando Generale della Guardia di finanza e perdono la relativa qualifica. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Avverso tale provvedimento, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.