Art. 21. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il comandante generale della Guardia di finanza. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 10 dicembre 2003 Gen. C.A. Roberto Speciale Registrato al Dipartimento ragioneria generale dello Stato Ufficio centrale del bilancio, presso ex Ministero delle finanze al n. 1133 del 12 dicembre 2003.