Art. 12. Graduatoria 1. La commissione di cui all'art. 7 formera' due distinte graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo volontari di truppa in servizio permanente. A ciascuno degli idonei sara' attribuito il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei punti conseguiti nella prova scritta, nella selezione attitudinale e nella valutazione dei titoli posseduti. 2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito, valutati sino ad un massimo di punti 10, per le eventuali sanzioni disciplinari di corpo inflitte nell'ultimo quadriennio di servizio, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, seguendo la sottonotata formula: (Numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (Coefficiente relativo tipo punizione) = Decremento Anni di anzianita' di servizio ultimati (o frazione superiore a 6 mesi) nel ruolo attuale (*) (*) Per il personale con anzianita' nel ruolo attuale inferiore a sei mesi, il denominatore sara' pari a 1. Coefficiente 1,5 per «consegna di rigore»; Coefficiente 0,5 per «consegna»; Coefficiente 0,2 per «rimprovero». 3. A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell'ordine, al piu' giovane di eta', al candidato avente maggiore anzianita' di grado, maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova attitudinale, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli. 4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata. 5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stesse. 6. I posti eventualmente non coperti potranno essere devoluti in aumento al settimo corso biennale allievi marescialli dell'Esercito italiano.