Art. 14.

                         Immissione in ruolo

    Gli  allievi  che  supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo
marescialli   dell'Esercito   italiano   con  decorrenza  dal  giorno
successivo  alla  data  in  cui  hanno avuto termine gli esami finali
dell'ultimo  maresciallo  proveniente  dal  corso biennale conclusosi
nell'anno.