Art. 7. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale od Autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Colonnello ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente; b) quattro ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo (C1), segretario. 2. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame; e) redigere l'elenco dei candidati giudicati «idonei», «non idonei» e «assenti alla prova scritta» e inviarlo tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 4ª Sezione; f) valutare i titoli dei candidati; g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei, sulla base della valutazione della prova scritta, della selezione attitudinale e dei titoli. 3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale militare.