Art. 10.

                             Prova orale

    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un
punteggio  pari  almeno  a  21/30 nella prova scritta. La prova orale
consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati
rispetto alla posizione per la quale concorrono, con riferimento agli
aspetti attitudinali e professionali e verte:
      a) sulla conoscenza di elementi generali relativi all'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas ed alla sua attivita', desumibili
dalla  legge  istitutiva  e  dalle  relazioni annuali dell'Autorita',
disponibili sul sito Internet: www.autorita.energia.it
      b) sulle  conoscenze delle discipline inerenti la posizione per
la quale si concorre.
    Nel  corso  della prova orale la commissione esaminatrice procede
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese orale.
    La  prova orale si intende superata con una votazione pari almeno
a 21/30.