Art. 12.

                        Graduatorie di merito

    Sulla  base  della  valutazione  dei  titoli, dei risultati della
prova  scritta  e della prova orale la commissione esaminatrice forma
la  graduatoria  di  merito  per  ciascuna  delle  posizioni  messe a
concorso  seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di
cui   al  precedente  art. 7,  conseguito  dai  candidati  ammessi  a
sostenere la prova orale e che l'abbiano superata.
    Ai  fini  delle  graduatorie  finali,  sono  valutati i titoli di
precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti
per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
al   concorso   e  in  relazione  ai  quali  sia  stata  prodotta  la
documentazione  che  ne  attesti  il possesso con le modalita' di cui
all'art. 3.
    Qualora  piu'  candidati  risultino  in  posizione di ex aequo in
graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
    Le graduatorie finali sono approvate con delibera dell'Autorita'.
    Dell'approvazione  delle  graduatorie  viene  data  comunicazione
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    I  vincitori  del  concorso  sono assunti in prova con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
    L'Autorita'  si  riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie
di  merito  per  esigenze  che  dovessero manifestarsi entro due anni
dall'approvazione delle graduatorie stesse.