Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    L'ammissione  al  concorso  avviene  con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    Sono  esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  hanno presentato
domanda di ammissione:
      a) oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
      b) con  modalita'  diversa  da  quelle  previste dal precedente
art. 3;
      c) priva della sottoscrizione autografa in originale;
      d) dalla  quale,  per  incompletezza  o  irregolarita'  nei dal
dichiarati,   per   omissione  di  copia  fotostatica  del  documento
d'identita'  ovvero della dichiarazione di equipollenza del titolo di
studio  estero  nei casi previsti, non risulti il possesso di tutti i
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
      e) non  rispondente  a tutte le disposizioni prescritte, a pena
di esclusione, dal presente bando.
    Sono, altresi' esclusi dal concorso, i candidati:
      f) che  non  riportino  la  votazione  minima  prevista  per il
superamento di ciascuna prova concorsuale;
      g) ammessi alla prova scritta o orale i quali non si presentino
alla prove ovvero i quali prima dell'inizio delle prove medesime, non
siano  in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    L'esclusione  dal  concorso  e'  disposta  dal direttore generale
dell'Autorita'  con  provvedimento  motivato  ed  e'  comunicata  per
iscritto  agli interessati al recapito da essi indicato nella domanda
salvo il caso di cui al precedente punto g).