Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' costituita da quattro componenti, incluso il presidente, esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. Il presidente e' scelto tra i consiglieri della magistratura amministrativa, ordinaria o contabile, gli avvocati dello Stato o i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari, anche in quiescenza. Le funzioni di segretario sono affidate a un dipendente scelto dall'Autorita' fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa, anche in posizione di comando o distacco. La commissione puo' essere integrata con altri esperti in qualita' di membri aggiunti in relazione alle discipline inerenti alla posizione messa a concorso. La commissione ed il segretario sono nominati con apposita delibera dell'Autorita'. I membri aggiunti sono nominati dal presidente dell'Autorita'.