Art. 11.

                        Graduatoria di merito

    Sulla  base  della  valutazione  dei  titoli, dei risultati della
prova scritta e della prova orale la commissione esaminatrice, tenuto
conto  di  quanto  previsto  dall'art. 6 del presente bando, forma la
graduatoria  di  merito  seguendo  l'ordine decrescente del punteggio
complessivo  conseguito  dai  candidati  ammessi a sostenere la prova
orale e che l'abbiano superata.
    Ai  fini  della  graduatoria  finale,  sono  valutati i titoli di
precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti
per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
al   concorso   e  in  relazione  ai  quali  sia  stata  prodotta  la
documentazione  che  ne  attesti  il possesso con le modalita' di cui
all'art. 3.
    Qualora  piu'  candidati  risultino  in  posizione di ex aequo in
graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
    La    graduatoria    finale    viene   approvata   con   delibera
dell'Autorita'.
    Dell'approvazione  della  graduatoria  viene  data  comunicazione
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    Il  vincitore  del concorso viene assunto in prova con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
    L'Autorita'  si  riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria
di  merito  per  esigenze  che  dovessero manifestarsi entro due anni
dall'approvazione della graduatoria stessa.