Art. 11. Graduatoria di merito Sulla base della valutazione dei titoli, dei risultati della prova scritta e della prova orale la commissione esaminatrice, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente bando, forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale e che l'abbiano superata. Ai fini della graduatoria finale, sono valutati i titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso e in relazione ai quali sia stata prodotta la documentazione che ne attesti il possesso con le modalita' di cui all'art. 3. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria finale viene approvata con delibera dell'Autorita'. Dell'approvazione della graduatoria viene data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il vincitore del concorso viene assunto in prova con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.