Art. 2.

                              Requisiti

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
      b) diploma  di  laurea in giurisprudenza, scienze politiche con
indirizzo  giuridico  o  titolo equipollente per legge conseguito con
votazione  non  inferiore  a  110/110. Il titolo di studio conseguito
all'estero  viene  valutato  se  corredato  di  una  dichiarazione di
equipollenza  rilasciata  dalla  competente  autorita' italiana dalla
quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo
estero  e  la  scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del
voto;
      c) esperienza post-lauream documentabile, maturata:
        con  rapporto  di lavoro subordinato nel campo della gestione
delle  risorse  umane  e finanziarie, della normativa giuslavoristica
pubblica  e  della  contrattualistica  pubblica,  per  un periodo non
inferiore  a  sette anni, di cui almeno quattro nelle amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed almeno due, nei predetti soggetti pubblici,
con incarico di funzioni dirigenziali;
      ovvero
        almeno  12  mesi  di  effettivo  servizio presso l'Autorita',
espletato  con valutazione positiva, in ruolo o con contratto a tempo
determinato  o  per  comando  o  distacco  da  altra  amministrazione
pubblica,  istituto  o organismo pubblico o privato, con la qualifica
almeno di funzionario I.
    Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata:
      il  periodo  richiesto come requisito di ammissione deve essere
interamente  maturato entro la data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande;
      possono  essere  cumulate esperienze diverse, purche' di durata
non inferiore a sei mesi e maturate in periodi diversi;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) idoneita' fisica all'impiego.
    I   cittadini   italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia   devono   essere  in  possesso  dei  seguenti  ulteriori
requisiti:
      f) godimento   dei   diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o provenienza;
      g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi  al  concorso pubblico ne' accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
      siano   stati   destituiti   o   dispensati   dall'impiego  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  o  presso  un ente pubblico, anche
economico,  per  aver  conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  o, comunque, con mezzi
fraudolenti,  ovvero  licenziati da aziende o enti privati per giusta
causa   o   giustificato  motivo  ascrivibili  ad  inadempimento  del
dipendente;
      abbiano  riportato  condanne  penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
    Tutti  i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso di cui al
successivo art. 3 e alla data dell'assunzione.
    L'Autorita'  puo'  verificare  l'effettivo possesso dei requisiti
previsti  dal  bando  in  qualsiasi  momento,  anche  successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego.
    Il possesso del requisito di cui alla lettera g) viene verificato
durante le prove di concorso.
    L'Autorita'  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da' seguito
all'assunzione  ovvero  procede  alla  risoluzione  del  rapporto  di
impiego  dei  soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei
requisiti prescritti.