Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice del concorso pubblico e' costituita
da  quattro  componenti,  incluso  il  presidente, esperti di provata
competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non
siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  organizzazioni
sindacali.
    Il  presidente  e'  scelto  tra  i consiglieri della magistratura
amministrativa,  ordinaria  o contabile, gli avvocati dello Stato o i
dirigenti  dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari,
anche in quiescenza.
    Le  funzioni  di  segretario sono affidate a un dipendente scelto
dall'Autorita'  fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa,
anche in posizione di comando o distacco.
    La  commissione  puo'  essere  integrata  con  altri  esperti  in
qualita'  di  membri  aggiunti  in relazione alle discipline inerenti
alla posizione messa a concorso.
    La  commissione  ed  il  segretario  sono  nominati  con apposita
delibera   dell'Autorita'.   I  membri  aggiunti  sono  nominati  dal
presidente dell'Autorita'.