Art. 6.

    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

    Il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli, in
una  prova  scritta  e  in  una  prova  orale, al fine di valutare le
competenze,  in  termini  di  conoscenze,  esperienza e capacita', in
particolare,   rispetto   al  profilo  richiesto  dall'Autorita'.  La
valutazione dei titoli precede le prove d'esame.
    La  commissione  esaminatrice  dispone  complessivamente di punti
100, da attribuire come segue:
      fino ad un massimo di punti 40 per la valutazione dei titoli;
      fino ad un massimo di punti 30 per la prova scritta;
      fino ad un massimo di punti 30 per la prova orale.
    Il  punteggio  complessivo  di  ciascun  candidato e' determinato
dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti nella valutazione dei titoli,
nella prova scritta e nella prova orale.
    Ai fini dell'idoneita' e' fissato un punteggio minino pari a 70.