Art. 8. Prova scritta Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 10 punti nell'esame dei titoli. La prova scritta consiste nella stesura di una relazione o di altro componimento in lingua italiana ed e' volta ad accertare, eventualmente anche attraverso l'elaborazione di casi pratici, la profondita' delle conoscenze e delle competenze del candidato in una o piu' discipline inerenti la posizione messa a concorso. La prova scritta si intende superata con una votazione pari almeno a 21/30.