Art. 8.

                            Prova scritta

    Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno ottenuto un
punteggio di almeno 10 punti nell'esame dei titoli.
    La  prova  scritta  consiste  nella stesura di una relazione o di
altro  componimento  in  lingua  italiana  ed  e' volta ad accertare,
eventualmente  anche  attraverso  l'elaborazione  di casi pratici, la
profondita'  delle conoscenze e delle competenze del candidato in una
o piu' discipline inerenti la posizione messa a concorso.
    La  prova  scritta  si  intende  superata  con una votazione pari
almeno a 21/30.