Art. 9. Prova orale Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 21/30 nella prova scritta. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con riferimento agli aspetti attitudinali, manageriali e professionali e verte: a) sulla conoscenza di elementi generali relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed alla sua attivita', desumibili dalla legge istitutiva e dalle relazioni annuali dell'Autorita', disponibili sul sito internet: www.autorita.energia.it b) sulle conoscenze delle discipline inerenti la posizione messa a concorso. Nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procede all'accertamento della conoscenza della lingua inglese orale. La prova orale si intende superata con una votazione pari almeno a 21/30.