Art. 9.

                             Prova orale

    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un
punteggio  pari  almeno  a  21/30 nella prova scritta. La prova orale
consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati
rispetto  alla  posizione  messa  a  concorso,  con  riferimento agli
aspetti attitudinali, manageriali e professionali e verte:
      a) sulla conoscenza di elementi generali relativi all'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas ed alla sua attivita', desumibili
dalla  legge  istitutiva  e  dalle  relazioni annuali dell'Autorita',
disponibili sul sito internet: www.autorita.energia.it
      b)  sulle  conoscenze  delle  discipline  inerenti la posizione
messa a concorso.
    Nel  corso  della prova orale la commissione esaminatrice procede
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese orale.
    La  prova orale si intende superata con una votazione pari almeno
a 21/30.