Art. 9. L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a quello stabilito dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria di merito. Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi. I cittadini provenienti da Paesi al di fuori della CE potranno fruire della borsa di studio, se collocati in posizione utile in graduatoria.