Art. 7. Costituzione rapporto di lavoro Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6 l'amministrazione provvede alla stipula, con il vincitore, del contratto individuale di lavoro. Il vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi del relativo con tratto nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.