Art. 7.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Approvata  la  graduatoria  come  indicato  nel precedente art. 6
l'amministrazione  provvede  alla  stipula,  con  il  vincitore,  del
contratto individuale di lavoro.
    Il  vincitore  sara'  invitato a stipulare, ai sensi del relativo
con  tratto  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  con qualifica
dirigenziale  un  contratto individuale finalizzato all'instaurazione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione e per i termini di preavviso. E, in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.