Art. 11.

                Proscioglimento - Profilo di carriera

    1.  Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma  volontaria  di anni due
potranno  chiedere  di  essere  prosciolti  dalla  ferma contratta, a
domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella
ferma stessa. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare
l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio.
    2.  Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma  volontaria  di anni due
saranno   valutati   per   l'avanzamento  a  tenente  dopo  due  anni
complessivi  di  permanenza  nel  grado di sottotenente e, se idonei,
promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da
ufficiale, compreso quello di prima nomina.
    3.  Gli  ufficiali dell'Esercito ammessi alla ferma volontaria di
anni  due,  qualora  in  possesso dei requisiti indicati nei bandi di
concorso,  possono  partecipare  ai  concorsi  per il reclutamento di
sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli speciali
dell'Esercito  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.
    4.  Ai  sensi  del  gia'  citato  art. 40,  comma  2, delle legge
20 settembre  1980,  n. 574,  agli  ufficiali  che termineranno senza
demerito  la  ferma volontaria di anni due saranno altresi' conferite
riserve  di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale
dei  ruoli  delle  ex  carriere direttive e di concetto del personale
civile,  nelle misure del 5% per l'Amministrazione della difesa e del
2%  per  le  altre  Amministrazioni  dello  Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo.