Art. 11. Proscioglimento - Profilo di carriera 1. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta, a domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella ferma stessa. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio. 2. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina. 3. Gli ufficiali dell'Esercito ammessi alla ferma volontaria di anni due, qualora in possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai sensi del gia' citato art. 40, comma 2, delle legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali che termineranno senza demerito la ferma volontaria di anni due saranno altresi' conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5% per l'Amministrazione della difesa e del 2% per le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.