Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare  ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
del  presente  decreto  i  sottotenenti di complemento in servizio di
prima  nomina  provenienti  dai  corsi  A.U.C.  indicati  per ciascun
concorso  che  alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, indicati al successivo art. 3, abbiano compiuto almeno
tre mesi di detto servizio.
    2.  Possono,  inoltre,  essere  ammessi  a concorrere, per l'Arma
(solo  per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del
presente   decreto)  o  Corpo  di  appartenenza,  i  sottotenenti  di
complemento in servizio di prima nomina i quali, per qualsiasi causa,
abbiano dovuto interrompere la prestazione del servizio e siano stati
successivamente  riammessi a completare il servizio medesimo, purche'
abbiano  prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di
essere  ammessi  al primo concorso utile, sempreche' la data del loro
collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella
del  congedamento  dei  provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. Per detti
ufficiali l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile decorrera'
dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
    3.  Ai  sensi  dell'art. 2,  comma  5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  l'ammissione  alla ferma
volontaria di anni due, non rinnovabile, dei vincitori e' subordinata
all'accertamento,   anche  postumo,  dei  requisiti  di  moralita'  e
condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.