Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicati al successivo art. 3, abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio. 2. Possono, inoltre, essere ammessi a concorrere, per l'Arma (solo per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto) o Corpo di appartenenza, i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina i quali, per qualsiasi causa, abbiano dovuto interrompere la prestazione del servizio e siano stati successivamente riammessi a completare il servizio medesimo, purche' abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di essere ammessi al primo concorso utile, sempreche' la data del loro collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella del congedamento dei provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. Per detti ufficiali l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile decorrera' dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima nomina. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione alla ferma volontaria di anni due, non rinnovabile, dei vincitori e' subordinata all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.