Art. 5.

                       Commissione valutatrice

    1.   Con  successivo  decreto  dirigenziale  sara'  nominata  una
commissione  per  la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie  di  merito  dei  concorsi  di  cui al precedente art. 1,
distinte  per  Armi (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto) e Corpi dell'Esercito;
    2. La commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da:
      un  ufficiale  generale  o  colonnello  in  servizio permanente
dell'Esercito - presidente;
      quattro    ufficiali    superiori    in   servizio   permanente
dell'Esercito  membri,  di  cui  il  meno  anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.