Art. 5. Commissione valutatrice 1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, distinte per Armi (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto) e Corpi dell'Esercito; 2. La commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da: un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente dell'Esercito - presidente; quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.