Art. 7. Graduatorie di merito 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione valutatrice procedera' alla formazione di distinte graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei punteggi attribuiti ai complessi di elementi e con le modalita' di cui al precedente art. 6. 2. A parita' di merito la preferenza sara' determinata, in ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di sottotenente di complemento. 3. Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.