Art. 7.

                        Graduatorie di merito

    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la  commissione  valutatrice  procedera'  alla formazione di distinte
graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei punteggi
attribuiti  ai  complessi  di  elementi  e con le modalita' di cui al
precedente art. 6.
    2.  A  parita'  di  merito  la  preferenza  sara' determinata, in
ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di
sottotenente di complemento.
    3.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  dichiarati  idonei saranno
approvate   con   decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
    Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.