Art. 8. Ammissioni - Rinunce - Posti non ricoperti 1. I candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni due, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. 2. In ciascun concorso, in caso di rinuncia di vincitori all'ammissione alla ferma volontaria di anni due, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere a ricoprire i posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito di ciascuna Arma (solo nel concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). del presente decreto) o Corpo. 3. Secondo le indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, in ciascun concorso i posti che non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento in tutto o in parte a quelli del concorso successivo ovvero a quelli disponibili per altra Arma o Corpo o specialita' nel medesimo concorso.