Art. 8.

             Ammissioni - Rinunce - Posti non ricoperti

    1.  I  candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al  precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due,  a  decorrere  dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
    2.  In  ciascun  concorso,  in  caso  di  rinuncia  di  vincitori
all'ammissione  alla  ferma  volontaria  di  anni  due,  la Direzione
generale  per  il  personale  militare potra' procedere a ricoprire i
posti   resisi   disponibili   secondo   l'ordine   delle  rispettive
graduatorie  di  merito  di  ciascuna  Arma (solo nel concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a). del presente decreto) o Corpo.
    3.   Secondo   le   indicazioni   fornite  dallo  Stato  Maggiore
dell'Esercito,  in  ciascun concorso i posti che non dovessero essere
comunque  ricoperti  potranno essere portati in aumento in tutto o in
parte  a  quelli  del concorso successivo ovvero a quelli disponibili
per altra Arma o Corpo o specialita' nel medesimo concorso.