Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero fermo restando il superamento delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.