Art. 4. Incompatibilita' Ai sensi della legge n. 449/1997, l'assegno di ricerca in oggetto non e' conferibile al personale di ruolo in attivita' presso le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegno di studio non e' cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ne' con altri assegni e sovvenzioni di analoga natura, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno. L'assegnatario, all'atto dell'accettazione dell'assegno, dovra' rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni inammissibili di cumulo. Per le attivita' compatibili si applica la normativa dei ricercatori di ruolo non confermati di cui al decreto-legge n. 57/1987 convertito in legge n. 158/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. Il dipendente pubblico che risulti eventualmente destinatario dell'assegno di ricerca in oggetto potra' esservi ammesso previo collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di comparto, da parte dell'amministrazione di appartenenza. Se non gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca, i titolari dell'assegno avranno la possibilita' di frequentare a tutti gli effetti il dottorato di ricerca in astronomia presso le Universita' degli studi di Roma, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997.