Art. 5.

                         Durata dell'assegno

    La  durata  dell'assegno  e'  di  un  anno;  se le disponibilita'
finanziarie  lo  consentiranno  e  se ci sara' il parere positivo dei
responsabili scientifici, ci potra' essere la possibilita' di rinnovo
per un massimo di ulteriori due anni.