Art. 11.

                    Formalizzazione del rapporto

    Previo accertamento della effettiva regolarita' della procedura e
della    effettiva    disponibilita'    dei    fondi   in   bilancio,
l'Amministrazione   dell'INAF  -  Osservatorio  astronomico  di  Roma
provvedera'  a  convocare,  anche  a  mezzo  lettera raccomandata con
ricevuta  di  ritorno  o  telegramma, il vincitore della selezione al
fine  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  che  regolera' la
collaborazione  all'attivita' di ricerca. In tale comunicazione sara'
altresi indicata la data di decorrenza del contratto stesso.
    Entro  il  termine  perentorio  di  cinque  giorni  dalla data di
ricevimento  della predetta comunicazione, l'assegnatario provvedera'
a  rilasciare  formale  dichiarazione di accettazione dell'assegno di
ricerca  senza  riserve  ed alle condizioni che verranno indicate nel
contratto  che  verra'  stipulato  alla  data  e  nel luogo stabiliti
dall'Osservatorio.
    Entro  lo  stesso  termine  l'assegnatario che intende rinunciare
dovra'  far  pervenire  all'Osservatorio  dichiarazione  di  rinuncia
all'assegno.  In  questo  caso  l'assegno  potra' essere conferito al
secondo  candidato in graduatoria, e a seguire, ove anche l'ulteriore
candidato rinunci.
    Nella  dichiarazione  contrattuale  di accettazione dell'assegno,
l'assegnatario  dovra' dare esplicita assicurazione, sotto la propria
personale  responsabilita',  che  non  usufruira',  durante  tutto il
periodo  di  durata  dell'assegno,  di borse di studio, tranne quelle
concesse  da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di ricerca, ne' di sovvenzioni o
assegni analoghi.
    La stipulazione del contratto, destinato alla formazione, non da'
in  nessun  caso  luogo  ad  un  rapporto di lavoro subordinato ne' a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF.
    L'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non da' luogo
a trattamento assistenziale e previdenziale, salvo quanto previsto in
materia dalla legge n. 335/1995.
    L'erogazione degli assegni sara' sospesa nei periodi di eventuale
assenza  dovuti  a  gravidanza  e  puerperio  o ad assolvimento degli
obblighi  per  servizio militare. In tali casi la durata del rapporto
viene protratta per il restante periodo residuo.
    Il  titolare  dell'assegno  di  ricerca sara' tenuto a provvedere
personalmente  alla propria assicurazione contro le malattie, ove non
usufruisca   gia'   dei   servizi   sanitari  ai  sensi  della  legge
n. 833/1978.   Per   quanto   riguarda   i   rischi  da  infortuni  e
responsabilita'  civile  l'Osservatorio  provvedera'  alla  copertura
assicurativa secondo le vigenti disposizioni di legge.
    All'Osservatorio  e'  espressamente  riconosciuta  la facolta' di
considerare,  con  apposita  dichiarazione  direttoriale,  risolto il
contratto   di   ricerca   che   sara'  stipulato  con  il  vincitore
dell'assegno, qualora la periodica valutazione dell'attivita' svolta,
dietro  relazione  dei responsabili scientifici dei progetti, non dia
esito  soddisfacente  e in presenza di rilevante e ripetuto riscontro
di inadempienza.
    Come  nel  caso predetto di rinuncia esplicita, anche nel caso di
decadenza del vincitore, per inottemperanza di quanto contemplato dal
presente  bando,  o  per  mancata  stipula di contratto, l'assegno di
ricerca  potra'  essere assegnato con conforme contratto al candidato
successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
    Costituira'  in  ogni  caso  condizione risolutiva del contratto,
senza  obbligo  di preavviso, e previa retribuzione della prestazione
comunque  effettuata,  a  concorrenza  di  rata  mensile  di assegno,
l'annullamento  della  procedura  di  selezione  che  costituisce  il
presupposto del conferimento.