Art. 11. Formalizzazione del rapporto Previo accertamento della effettiva regolarita' della procedura e della effettiva disponibilita' dei fondi in bilancio, l'Amministrazione dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma provvedera' a convocare, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto che regolera' la collaborazione all'attivita' di ricerca. In tale comunicazione sara' altresi indicata la data di decorrenza del contratto stesso. Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'assegnatario provvedera' a rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca senza riserve ed alle condizioni che verranno indicate nel contratto che verra' stipulato alla data e nel luogo stabiliti dall'Osservatorio. Entro lo stesso termine l'assegnatario che intende rinunciare dovra' far pervenire all'Osservatorio dichiarazione di rinuncia all'assegno. In questo caso l'assegno potra' essere conferito al secondo candidato in graduatoria, e a seguire, ove anche l'ulteriore candidato rinunci. Nella dichiarazione contrattuale di accettazione dell'assegno, l'assegnatario dovra' dare esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca, ne' di sovvenzioni o assegni analoghi. La stipulazione del contratto, destinato alla formazione, non da' in nessun caso luogo ad un rapporto di lavoro subordinato ne' a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF. L'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non da' luogo a trattamento assistenziale e previdenziale, salvo quanto previsto in materia dalla legge n. 335/1995. L'erogazione degli assegni sara' sospesa nei periodi di eventuale assenza dovuti a gravidanza e puerperio o ad assolvimento degli obblighi per servizio militare. In tali casi la durata del rapporto viene protratta per il restante periodo residuo. Il titolare dell'assegno di ricerca sara' tenuto a provvedere personalmente alla propria assicurazione contro le malattie, ove non usufruisca gia' dei servizi sanitari ai sensi della legge n. 833/1978. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilita' civile l'Osservatorio provvedera' alla copertura assicurativa secondo le vigenti disposizioni di legge. All'Osservatorio e' espressamente riconosciuta la facolta' di considerare, con apposita dichiarazione direttoriale, risolto il contratto di ricerca che sara' stipulato con il vincitore dell'assegno, qualora la periodica valutazione dell'attivita' svolta, dietro relazione dei responsabili scientifici dei progetti, non dia esito soddisfacente e in presenza di rilevante e ripetuto riscontro di inadempienza. Come nel caso predetto di rinuncia esplicita, anche nel caso di decadenza del vincitore, per inottemperanza di quanto contemplato dal presente bando, o per mancata stipula di contratto, l'assegno di ricerca potra' essere assegnato con conforme contratto al candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. Costituira' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, e previa retribuzione della prestazione comunque effettuata, a concorrenza di rata mensile di assegno, l'annullamento della procedura di selezione che costituisce il presupposto del conferimento.