Art. 12. Decorrenza e obblighi La data di decorrenza dell'assegno e' stabilita insindacabilmente dal direttore dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma, all'atto della convocazione per la stipula del contratto. Il direttore dell'Osservatorio nomina un responsabile - tutore scientifico con il compito di sovraintendere e coordinare l'attivita' di ricerca dell'assegnista. L'assegnista ha l'obbligo: a) di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la collaborazione all'attivita' di ricerca preventivata e quant'altro ivi contemplato; b) di iniziare puntualmente, salvo motivato impedimento temporaneo da comunicare tempestivamente all'Osservatorio, alla data indicata contrattualmente l'attivita' di ricerca in programma presso la sede di Monte Porzio Catone (RM) dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma; c) di continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attivita' di ricerca per l'intero periodo dell'assegno; d) di osservare tutte le norme interne dell'Osservatorio e le altre disposizioni impartite dal direttore e dal responsabile scientifico di programma; e) di trasmettere, allo scadere di ogni anno di fruizione dell'assegno, al direttore dell'Osservatorio, una relazione di massima sull'attivita' di ricerca svolta nel contesto del progetto preventivato, vistata dal responsabile scientifico preposto. L'assegnista non puo' svolgere alcuna attivita' didattica. E' invece consentita un'attivita' scientifico-seminariale, che non puo' comunque superare le 30 ore annue. L'assegnista che dopo avere iniziato a svolgere l'attivita' di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente senza giustificato motivo, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dietro parere del Responsabile di progetto, dia prova di palesemente insufficiente attitudine alla ricerca in programma, potra' incorrere nella risoluzione del contratto con conseguente interdizione dall'ulteriore fruizione dell'assegno con atto motivato del direttore. Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verra' data comunicazione all'interessato, che avra' facolta' di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al direttore dell'Osservatorio. Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verra' parimenti data comunicazione motivata all'interessato. Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'assegno di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per assolvere a obblighi militari di leva, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo. Le condizioni di sospensione dell'assegno andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'Osservatorio, fermo restando che la disposizione di ogni eventuale rinvio sara' condizionata dalla ulteriore valutazione del Consiglio di Osservatorio e da vincoli oggettivi di bilancio. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista e' tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. La restante quota dello stesso potra' essere assegnata ad altro candidato successivo in ordine di graduatoria, previa apposita stipula contrattuale. L'Osservatorio si riserva comunque di adottare, in qualsiasi momento, ogni forma di accertamento ritenuta opportuna ed adeguata volta a definire lo stato delle ricerche in corso da parte del destinatario dell'assegno di ricerca.