Art. 12.

                        Decorrenza e obblighi

    La data di decorrenza dell'assegno e' stabilita insindacabilmente
dal  direttore dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma, all'atto
della convocazione per la stipula del contratto.
    Il  direttore  dell'Osservatorio  nomina un responsabile - tutore
scientifico con il compito di sovraintendere e coordinare l'attivita'
di ricerca dell'assegnista.
    L'assegnista ha l'obbligo:
      a) di  sottoscrivere  preliminarmente il contratto regolante la
collaborazione  all'attivita'  di  ricerca preventivata e quant'altro
ivi contemplato;
      b) di   iniziare   puntualmente,   salvo  motivato  impedimento
temporaneo  da comunicare tempestivamente all'Osservatorio, alla data
indicata  contrattualmente l'attivita' di ricerca in programma presso
la  sede  di  Monte  Porzio  Catone  (RM)  dell'INAF  -  Osservatorio
astronomico di Roma;
      c) di  continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attivita'
di ricerca per l'intero periodo dell'assegno;
      d)  di  osservare tutte le norme interne dell'Osservatorio e le
altre   disposizioni  impartite  dal  direttore  e  dal  responsabile
scientifico di programma;
      e) di  trasmettere,  allo  scadere  di  ogni  anno di fruizione
dell'assegno,   al  direttore  dell'Osservatorio,  una  relazione  di
massima  sull'attivita'  di  ricerca svolta nel contesto del progetto
preventivato, vistata dal responsabile scientifico preposto.
    L'assegnista  non  puo'  svolgere  alcuna attivita' didattica. E'
invece  consentita un'attivita' scientifico-seminariale, che non puo'
comunque superare le 30 ore annue.
    L'assegnista  che  dopo  avere iniziato a svolgere l'attivita' di
ricerca    in    programma    non   la   prosegua   regolarmente   ed
ininterrottamente  senza  giustificato  motivo,  per  l'intera durata
dell'assegno,  o  che  si  renda  responsabile  di  gravi  e ripetute
mancanze,  o  che infine, dietro parere del Responsabile di progetto,
dia  prova  di  palesemente  insufficiente attitudine alla ricerca in
programma,  potra'  incorrere  nella  risoluzione  del  contratto con
conseguente  interdizione  dall'ulteriore  fruizione dell'assegno con
atto motivato del direttore.
    Dell'eventuale  avvio  del procedimento interno volto a decisione
di    risoluzione    del    contratto   verra'   data   comunicazione
all'interessato,  che  avra'  facolta'  di  sottoporre  ogni  propria
controdeduzione   in   merito  con  memoria  scritta  indirizzata  al
direttore dell'Osservatorio.
    Della  conclusione  dello  stesso  procedimento,  sia  in caso di
semplice  rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso
di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verra' parimenti
data comunicazione motivata all'interessato.
    Possono   essere   giustificate   sospensioni   temporanee  nella
fruizione  dell'assegno  di  ricerca  solo  nel  caso che il titolare
necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per
assolvere  a  obblighi  militari  di  leva,  per  malattia  di durata
superiore  a  un  mese,  o  per  altro grave motivo. Le condizioni di
sospensione    dell'assegno   andranno   debitamente   comprovate   e
documentate,  e  comunicate  tempestivamente  all'Osservatorio, fermo
restando   che   la  disposizione  di  ogni  eventuale  rinvio  sara'
condizionata   dalla   ulteriore   valutazione   del   Consiglio   di
Osservatorio e da vincoli oggettivi di bilancio.
    In  caso  di recesso dal contratto, l'assegnista e' tenuto a dare
un  preavviso  pari  a trenta giorni. Il termine di preavviso decorre
dal  giorno  1  o  dal  giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato
preavviso  l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare
dall'assegnista  un  importo  corrispondente alla retribuzione per il
periodo  di preavviso non dato. La restante quota dello stesso potra'
essere   assegnata   ad  altro  candidato  successivo  in  ordine  di
graduatoria, previa apposita stipula contrattuale.
    L'Osservatorio  si  riserva  comunque  di  adottare, in qualsiasi
momento,  ogni  forma  di accertamento ritenuta opportuna ed adeguata
volta  a  definire  lo  stato  delle  ricerche  in corso da parte del
destinatario dell'assegno di ricerca.