Art. 4.

                          Incompatibilita'

    Ai sensi della legge n. 449/1997, l'assegno di ricerca in oggetto
non  e'  conferibile  al  personale  di  ruolo in attivita' presso le
universita',  gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e
gli  enti  pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni.
    L'assegno  di  studio  non  e'  cumulabile  con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  ne'  con altri assegni e sovvenzioni di
analoga  natura,  tranne  quelle  concesse  da istituzioni italiane o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del titolare dell'assegno.
    L'assegnatario,  all'atto  dell'accettazione dell'assegno, dovra'
rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni
inammissibili di cumulo.
    Per   le  attivita'  compatibili  si  applica  la  normativa  dei
ricercatori   di  ruolo  non  confermati  di  cui  al  decreto  legge
n. 57/1987 convertito in legge n. 158/1987 e successive modificazioni
ed integrazioni.
    Il  dipendente  pubblico  che  risulti eventualmente destinatario
dell'assegno  di  ricerca  in  oggetto  potra' esservi ammesso previo
collocamento   in  aspettativa  senza  assegni,  secondo  le  vigenti
disposizioni   normative  e/o  contrattuali  di  comparto,  da  parte
dell'amministrazione di appartenenza.
    Se  non  gia'  in  possesso  del  titolo di dottore di ricerca, i
titolari  dell'assegno avranno la possibilita' di frequentare a tutti
gli   effetti  il  dottorato  di  ricerca  in  astronomia  presso  le
Universita'  degli studi di Roma, fermo restando il superamento delle
prove  di  ammissione,  secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 6
della legge n. 449/1997.