Art. 10. Esami ed esperimenti pratici 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e il personale in servizio permanente nell'Aeronautica militare di cui al precedente art. 9 saranno convocati per sostenere gli esami di concorso e gli esperimenti pratici di seguito indicati: a) per i concorrenti di tutte le parti: 1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto; 2) lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica, scelti dalla commissione; 3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento; b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti: 1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda; 2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda; d) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica. I candidati dovranno eseguire le prove concorsuali utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere personalmente forniti. 2. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di merito da uno a venti per ciascuna prova e suddividera' la somma algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute. E' giudicato idoneo il concorrente che raggiunga un punto non inferiore a 14, se partecipa per uno strumento delle prime parti e delle seconde parti, e non inferiore a 12, se partecipa per uno strumento delle terze parti. 3. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12. 4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.