Art. 10.

                    Esami ed esperimenti pratici

    1.  I  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti di cui ai
precedenti  articoli 6  e  7  e  il  personale in servizio permanente
nell'Aeronautica   militare  di  cui  al  precedente  art. 9  saranno
convocati  per  sostenere  gli  esami  di  concorso e gli esperimenti
pratici di seguito indicati:
      a) per i concorrenti di tutte le parti:
        1)  esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto;
        2)  lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica,
scelti dalla commissione;
        3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
      b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:
        1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
        2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda;
      d) per  i  concorrenti  delle  prime  parti: armonizzazione per
pianoforte di un brano di musica.
    I  candidati  dovranno  eseguire le prove concorsuali utilizzando
esclusivamente  gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando,
dei quali dovranno essere personalmente forniti.
    2.  La  commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di
merito  da  uno  a  venti  per ciascuna prova e suddividera' la somma
algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute.
E'  giudicato  idoneo  il  concorrente  che  raggiunga  un  punto non
inferiore  a  14,  se partecipa per uno strumento delle prime parti e
delle  seconde  parti,  e  non  inferiore  a 12, se partecipa per uno
strumento delle terze parti.
    3.  Non  e'  comunque  giudicato  idoneo  il  concorrente che non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
    4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.