Art. 11.

                          Titoli di merito

    1.  Le  categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo   da   attribuire   a   ciascuna   categoria   sono  indicati
nell'allegato 5 del presente decreto.
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvede ad individuare, prima
dell'inizio  delle  prove  d'esame  i  criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
    3.  Saranno  considerati  validi  esclusivamente  i  titoli  che,
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione,  siano dichiarati nella domanda e
qualora   non  allegati  vengano  presentati  o  fatti  pervenire  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
-  I Reparto - 2ª Divisione - 2ª Sezione, via XX Settembre n. 123/A -
00187  Roma,  in  copia,  entro  il  termine  di  quindici giorni dal
completamento delle prove di cui al precedente art. 10.