Art. 11. Titoli di merito 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono indicati nell'allegato 5 del presente decreto. 2. La commissione esaminatrice provvede ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame i criteri per l'assegnazione dei punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente. 3. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano dichiarati nella domanda e qualora non allegati vengano presentati o fatti pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, in copia, entro il termine di quindici giorni dal completamento delle prove di cui al precedente art. 10.