Art. 13. Documento di identificazione 1. Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purche' in corso di validita' e munito di fotografia recente, come previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.