Art. 13.

                     Documento di identificazione

    1.  Ad  ogni  prova  d'esame  o accertamento i candidati dovranno
esibire la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento
rilasciato  da  una  Amministrazione dello Stato, purche' in corso di
validita'  e munito di fotografia recente, come previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.